CIRCOLO SCACCHISTICO "Ottavio Stocchi", via Roma, 1 - Fontevivo
STATUTO
COSTITUZIONE E FINALITÀ
- Art. 1) In data 26 ottobre 2000, per volontà espressa dall'Assemblea dei Soci Fondatori, viene costituito il sodalizio che prende la denominazione di Circolo Scacchistico Ottavio Stocchi con sede ufficiale presso la biblioteca comunale di Fontevivo e la cui operatività, ufficialmente, inizierà dal 1/1/2001.
- Art. 2) La società non ha fini di lucro e gli utili saranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo della attività istituzionale.
- L'attività sociale è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza.
- La Società ha lo scopo di promuovere l'apprendimento, lo sviluppo dell'attività scacchistica con finalità di agonismo sportivo, ricreativo e culturale, a tale scopo i soci possono collaborare (anche a titolo personale) con altri enti, o associazioni, e disporre del materiale di gioco sotto la propria responsabilità, previa autorizzazione del presidente.
SOCI:
- Art. 3) Possono essere iscritti alla Società cittadini italiani e stranieri senza discriminazioni sociali, politiche, razziali e di religione;
- Art. 4) La iscrizione avverrà senza formalità con la presentazione di un socio già aderente;
- Art. 5) Si ottiene la qualifica di "Socio", dopo il versamento delle quote previste dai regolamenti interni della Società, per il tesseramento;
- Art. 6) La cessazione del diritto di Socio, avviene per dimissioni o morosità;
- Art. 7) Le quote annuali di adesione alla Società saranno fissate dall'Assemblea dei Soci ed è l'unico organo a poterle modificare;
ORGANI DEL CIRCOLO:
- Art. 8) Sono organi della Società, con tutti gli oneri previsti dal Codice Civile:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
ASSEMBLEA:
- Art. 9) L'Assemblea è costituita da Soci in regola con i versamenti relativi al tesseramento, e può essere Ordinaria o Straordinaria. A quest'ultima secondo le esigenze della Società mentre la prima è obbligatoria annualmente. Sono ammesse deleghe nella misura massima di 2 per ogni Socio;
- Art. 10) La convocazione dell'Assemblea Ordinaria sarà indetta da il Presidente della Società, almeno una volta all'anno, entro febbraio; L'Assemblea Straordinaria può essere convocata per esigenze della Società da:
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo con voto di maggioranza;
- i Soci su richiesta firmata da almeno il 20% dei soci;
- Art. 11) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei Soci tesserati; in seconda convocazione con qualunque numero di Soci presenti (la seconda convocazione può essere fissata anche a distanza di ore);
- Art. 12) Spetta all'Assemblea:
- modificare lo Statuto (in questo caso solo una Assemblea Straordinaria);
- approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
- eleggere il Presidente;
- eleggere i Consiglieri;
- deliberare su iniziative e proposte inerenti la vita ed il funzionamento della Società;
PRESIDENZA:
- Art. 13) La Presidenza della Società sarà assunta dal Socio che abbia ottenuto, dall'Assemblea appositamente convocata, la maggioranza dei voti compresi quelli delegati; Il Presidente:
- dura in carica anni tre senza limiti nel rinnovo dell'incarico;
- è il legale rappresentante della Società;
- è il responsabile della tenuta dei registri dei verbali di Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci.
CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 14) Il Consiglio Direttivo sarà formato, oltre che dal Presidente da n° 4 Soci (compreso il vicepresidente, socio che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il presidente) e dura in carica anni tre, fino ad un massimo di 25 iscritti (viene aumentato di un componente ogni 5 iscritti);
- In caso di rinuncia all'incarico o di dimissioni, subentra per surrogazione il Vicepresidente;
AFFILIAZIONE F.S.I.
- Art. 15) La Società è affiliata alla FSI Federazione Scacchistica Italiana e accetta ad ogni effetto, per se e per i propri tesserati FSI, lo Statuto FSI, il Regolamento Organico, i Regolamenti Federali e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni Federali. Agli stessi doveri di cui sopra sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati FSI;
VARIE
- Art. 16) Per quanto non previsto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile Italiano, in ordine alle norme che regolano comunità analoghe a quelle del presente Statuto.
IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA -- IL PRESIDENTE